Di Antonelli Davide, Mazzi Nicholas, Pieroni Raffaele
Introduzione
La bonifica di siti contaminati riveste un ruolo strategico e importante nella pianificazione territoriale locale in quanto consente di recuperare aree compromesse da fenomeni di contaminazione, potenziali rischi per l’ambiente e la salute dell’uomo.
Il fine di una bonifica è quello di salvaguardare l’ambiente e la salute e restituire le aree al loro uso principale.
Cosa è la bonifica?
Per definizione normativa la bonifica è “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento/le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello inferiore alle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)/Contaminazione (CSC)” (art. 240 di D.Lgs. 152/2006).
Nell’iter di bonifica di un sito sono coinvolti sia soggetti pubblici (Ministero, Regione, Città Metropolitana/ Ente di Area Vasta, Comune, ARPA, ATS) che privati (soggetti interessati a vario titolo), per ottimizzare e bilanciare il rapporto tra gli interessi sociali, ambientali ed economici. Nella nostra zona copre un ruolo molto importante l’Arpat (Ente della regione Toscana) il quale compito è quello di curare il nostro territorio.
Le fasi del Procedimento di Bonifica
Schematizzando e semplificando, un procedimento di bonifica, consiste nelle seguenti fasi:
1)Comunicazione iniziale da effettuare agli enti di competenza, al verificarsi di un evento
potenzialmente in grado di contaminare il sito;
2)Gli enti regionali (tipo Arpat) partiranno da una raccolta di dati storici finalizzata alla
ricostruzione di tutte le attività produttive che si sono succedute sul sito.
3)Verifica della eventuale presenza di centri di pericolo. Viene quindi definito un
protocollo di campionamento ed analisi, con l’indicazione della tipologia delle indagini,
del set analitico e delle metodiche analitiche, in modo da acquisire dati rappresentativi
delle condizioni del sito.
4)delle attività di campo in contraddittorio con ARPA ed esecuzione delle analisi di
laboratorio;
5)nel caso in cui le concentrazioni dei contaminanti presenti in sito risultano inferiori alle
CSR e il sito è classificato “non contaminato” ed il procedimento di bonifica avviato si
conclude; nel caso in cui le concentrazione dei contaminanti presenti in sito risultano
superiori alle CSR il sito è classificato “contaminato” e il procedimento di bonifica
prosegue.
E I COSTI PER LA BONIFICA?
Le tecnologie applicabili, i costi ed i tempi previsti per la bonifica vengono approvati da parte dell’autorità competenti (Ministero dell’Ambiente, Regione o Comune).
I risultati dei controlli svolti sui siti sono riportati in una specifica Relazione Tecnica, a seguito della quale il livello amministrativo delle province provvede a certificare l’avvenuta bonifica.
QUANDO SI ATTIVA UN PROCEDIMENTO DI BONIFICA?
Un procedimento di bonifica si può attivare a seguito di:
Una notifica da parte del soggetto responsabile dell’inquinamento (art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
Un’accertamento da parte della Pubblica Amministrazione (art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
Una richiesta da parte di un soggetto interessato non responsabile della contaminazione (art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
